Fine della convivenza – coppia di fatto

Lo Studio Legale è specializzato nell’ambito della consulenza stragiudiziale e giudiziale, necessaria alla risoluzione della crisi familiare delle coppie di fatto.

La legge definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.

Diversamente da quanto avviene con le unioni civili tra persone dello stesso sesso, per questo tipo di convivenza la legge non prescrive un obbligo di registrazione presso gli uffici del Comune.

Ne discende che diritti e doveri previsti nella legge derivano dal semplice fatto di trovarsi in una condizione di convivenza di fatto stabile (intesa come dimora abituale nello stesso Comune) e si applicano a tutte le convivenze di fatto.

A differenza di quanto accade in caso di separazione e divorzio, ove il coniuge economicamente più debole ha diritto -ricorrendone i presupposti- ad ottenere dal coniuge “forte” la corresponsione di un assegno di mantenimento, all’ex convivente non è riconosciuto il diritto a percepire alcun assegno a titolo di mantenimento.

Per quanto concerne invece l’immobile nel quale viveva la coppia, in assenza di figli non vi sarà alcun diritto di abitazione, ma lo stesso sarà abitato da chi ne è proprietario, o, in caso di comproprietà, potranno intervenire degli appositi accordi.

Laddove, diversamente, la coppia di fatto avesse dei figli, si dovrà procedere giudizialmente tramite il deposito di un apposito ricorso per l’affidamento e il mantenimento degli stessi.

Affidamento e mantenimento dei figli

La legge prevede la possibilità di regolamentare i diritti dei figli nati al di fuori dal matrimonio, in particolare in ordine al loro affidamento ed al loro mantenimento.

Le coppie non sposate possono accordarsi consensualmente in relazione a tali aspetti relativi alla gestione dei figli; in tal caso si procede al deposito del ricorso congiunto, presso il Tribunale, il quale, di norma entro 60/75 giorni, fissa l’udienza per la comparizione dei genitori di fronte al Giudice competente.

In tale udienza i genitori procedono quindi alla sottoscrizione del verbale, con il quale si confermano gli accordi già raggiunti, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli.

Laddove, diversamente, i genitori non riuscissero a trovare un accordo, ognuno di essi potrà, in autonomia, depositare un ricorso presso il Tribunale.

L’Avv. Pesenti vanta un’esperienza pluriennale nel campo della separazione delle coppie di fatto e della definizione di accordi relativi ai figli, sia assistendo entrambi i genitori, al fine di definire un accordo comune che tenga conto degli interessi di entrambi, sia assistendone uno solo.

Consulenza

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Avvocato Livio Pesenti - Studio Legale

L’avv. Livio Pesenti svolge la sua attività negli studi di Bergamo, Seriate e San Pellegrino Terme. Vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito del diritto di famiglia, ed in particolare nelle procedure di separazione, divorzio e fine della convivenza.